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martedì 4 giugno 2013

Codice Deontologico dell’ Operatore in Discipline Bio-Naturali (DBN)



1. Definizione di Operatore in Discipline Bio-Naturali (DBN)

L’Operatore in DBN ricopre il ruolo di consulente nel campo del benessere e di educatore a stili di vita, abitudini alimentari, rapporti con l’ambiente e le persone, atti alla salvaguardia dello stato di benessere ed alla valorizzazione delle risorse vitali. La sua opera è imperniata sul concetto di prevenzione, sulla valorizzazione dell’equilibrio psico-fisico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali di provenienza e le loro evoluzioni nei vari contesti socio-culturali. L’operatore in BDN basa la sua attività professionale sul rapporto interpersonale e sull’applicazione di discipline energetiche, olistiche, naturali e tecniche corporee. Qualora la sua formazione sia multidisciplinare, egli è in grado di scegliere la disciplina più idonea per la persona che gli si presenta.
2. Preambolo

Il codice deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’ operatore in DBN deve osservare nell’esercizio della professione. La sua predisposizione e la sua revisione periodica sono di fondamentale importanza per lo sviluppo della professione.
3. Impegno etico

L’operatore in BDN si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi clienti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria. L’operatore in DBN è tenuto al rispetto dell’utente e della sua condizione psico-fisica, e non può approfittare del rapporto professionale per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi.
4. Impegno professionale

L’operatore in DBN esercita la libera professione direttamente di persona, senza pseudonimo. In tutte le sue azioni egli deve salvaguardare la serietà e la credibilità della sua professione. L’operatore in BDN deve porre tutte le sue conoscenze e capacità al servizio della professione ed usare la massima scrupolosità nell’educare ed indirizzare le persone verso il miglioramento e la conservazione del benessere. Non scende mai a compromessi rispetto ai principi e alle regole che disciplinano la sua professione.
5. Collaborazione con i colleghi e con gli operatori

I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale. L’operatore in BDN deve svolgere l’attività professionale che gli compete, senza sconfinare nell’ambito di pertinenza di altre professioni; nella piena libertà del suo operato, deve essere disponibile alla collaborazione con altre figure professionali che interagiscono con l’utente su sua richiesta o con il suo consenso.
6. Segreto professionale

L’operatore in DBN è subordinato al segreto professionale e come lui i suoi collaboratori. Nei casi di collaborazione con colleghi o altri operatori, può condividere solo le informazioni strettamente necessarie al miglioramento dello stato di benessere dell’utente.
7. Rapporto con l’ utente

L’operatore in DBN, nel libero esercizio della sua attività, può rifiutare le sue prestazioni se ritiene che non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale utente. Se lo ritiene opportuno, l’operatore può rilasciare una scheda informativa con i consigli per la risoluzione delle tematiche affrontate ed un resoconto delle tecniche di riequilibrio consigliate e/o attuate. L’operatore in DBN deve stimolare un atteggiamento attivo nell’utente scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.
8. Aggiornamento professionale

L’operatore in DBN è tenuto a svolgere una costante opera di aggiornamento e perfezionamento della sua professionalità attraverso un costante confronto ed occasioni di ricerca ed approfondimento.
9. Studio professionale

I locali in cui si svolge l’attività professionale devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente. Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle discipline esercitate. All’interno dei locali dovranno essere esposti, e ben visibili, l’attestato che certifica la professionalità dell’operatore stesso ed il Codice Deontologico.
10. Titoli e qualifiche

L’operatore in DBN rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono. Egli si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole.
11. Consenso informato

L’operatore in DBN è tenuto a prospettare con chiarezza agli utenti efficacia e potenzialità del trattamento, evitando di dar luogo ad aspettative ingiustificate.
SANZIONI DISCIPLINARI
12. Sanzioni

1. All’Associato che si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, l’Associazione infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione temporanea dall’Associazione;
d) espulsione dall’Associazione.
2. Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento;
b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell’evento;
c) grado di danno o di pericolo causato;
d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
e) recidiva e/o reiterazione.

13. Ammonizione

1. La sanzione dell’ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato
all’interessato sull’osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all’associazione o di enti, il Presidente dell’Associazione esperisce un preventivo tentativo di conciliazione fra le parti.
3. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

14. Censura

1. La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica.
E’ inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all’Associazione o di enti, il Presidente dell’Associazione esperisce un preventivo tentativo di conciliazione.
3. Tre provvedimenti di censura comportano d’ufficio la sospensione dall’Associazione per un periodo non superiore a giorni 90.

15. Sospensione temporanea

1. La sospensione temporanea dall’Associazione consiste nella sospensione dalla condizione di Associato.
2. La sanzione della sospensione temporanea dall’Associazione viene inflitta fino al massimo di due anni:
a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave
nocumento a utenti/clienti o ad altro iscritto all’Associazione o enti; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto;
3. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione temporanea può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell’apertura del procedimento disciplinare.
4. Tre provvedimenti di sospensione temporanea maturati nell’arco di cinque anni, comportano l’espulsione dall’Associazione.

16. Espulsione

1. L’espulsione consiste nella cancellazione dall’Associazione.
2. La sanzione dell’espulsione dall’Associazione viene inflitta:
a) in caso di tre sospensioni temporanee maturate nell’arco di cinque anni;
b) nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non
conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere
incompatibile la permanenza nell’Associazione;
c) nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell’esercizio della professione;
3. Il professionista espulso può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di espulsione, a domanda, essere di nuovo iscritto all’Associazione qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato l’espulsione. In ogni caso, può essere di nuovo Associato purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di ammissione.

17. Incompatibilità

1. Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione temporanea e dell’espulsione dall’Associazione non sono deontologicamente compatibili con l’assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Presidente, Membro del Consiglio Direttivo, di Revisore dei Conti o di Probiviro.
2. L’incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della espulsione se superiore.

18. Pubblicità

1. La censura, la sospensione temporanea dall’Associazione e l’espulsione
sono rese pubbliche mediante affissione presso la bacheca nella Sede Nazionale.

19. Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione

1. Il Presidente dell’Associazione, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da privati o da enti, dopo un attento esame dell’attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale che viene trasmesso al Consiglio Direttivo per la deliberazione dell’archiviazione del caso.
2. In caso di mancata conciliazione, e comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità giudiziaria, il Presidente trasmette gli atti al Consiglio dei Probiviri per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare.

20. Relazione e deliberazione finale

1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio dei Probiviri all’esito del procedimento disciplinare, salvo l’espulsione che è deliberata dall’Assemblea degli Associati su richiesta del Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio dei Probiviri, con voto espresso, delibera l’archiviazione, se gli addebiti risultano infondati o l’eventuale sanzione da infliggere.
Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l’interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo.

21. Pubblicità e comunicazioni

1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata all’Associato interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente dell’Associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all’Associazione o al diverso domicilio a tale scopo indicato dall’Associato. La comunicazione deve contenere l’esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La deliberazione, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede Nazionale dell’Associazione.
1. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dalla Segreteria Nazionale


22. Norme finali

1. Il presente Regolamento relativo alle Sanzioni Disciplinari è parte integrante del Codice Deontologico.

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